giovedì 26 maggio 2016

Condanna Usi Civici: 122 mila euro di risarcimentoPubblichiamo di seguito la sentenza 22/2016 della Corte dei Conti di Basilicata, con la quale vengono condannati al risarcimento di 122 mila euro tutti i soggetti che hanno avuto incarichi di giunta, oltre ai due dirigenti comunali del periodo di riferimento.

Pubblichiamo di seguito la sentenza 22/2016 della Corte dei Conti di Basilicata, con la quale vengono condannati al risarcimento di 122 mila euro tutti i soggetti che hanno avuto incarichi di giunta, oltre ai due dirigenti comunali del periodo di riferimento. La questione è quella degli usi civici non riscossi, che a parere dei giudici contabili, hanno arrecato un danno erariale alle casse dell’ente, visto che non possono essere più riscossi, essendo prescritti. Per questo motivo, una parte di quelle somme devono essere pagate dai ritenuti responsabili, indicati chiaramente, nelle persone e nelle azioni, nella sentenza di seguito pubblicata. Come si può leggere dalla sentenza, va assolutamente sottolineata l’azione di scaricabarile durante il processo attuata da Labriola, Cosma, Caldararo & Co. ai danni di Veneziano, allora dirigente del Comune. L’ennesima ingrata vigliaccata, l’ennesima coltellata alle spalle di chi ha tenuto la loro baracca in piedi.
Alla fine dei conti, per risanare le casse comunali, abbiamo trovato altri 122 mila euro. E, leggendo tra le righe, forse ne arriveranno altri, per gli anni pregressi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
dott.  Vincenzo PERGOLA                  Presidente f.f.
dott.  Giuseppe TAGLIAMONTE        Consigliere Relatore
dott. Vanessa PINTO                            Referendario
ha pronunciato la seguente

lunedì 16 maggio 2016

L’acquisto della proprietà delle terre gravate da usi civici decorre dal decreto che legittima l’occupazione

I beni del coniuge, in regime di comunione familiare a decorrere dalla riforma del diritto di famiglia, acquistati con decreto di legittimazione all’occupazione abusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici anteriormente alla data del 20 settembre 1975 e liberati dal canone enfiteutico in data successiva alla predetta riforma non costituiscono oggetto di comunione legale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio - 8 aprile 2013, n. 8506 
Presidente Goldoni – Relatore Proto