I beni del coniuge, in regime di comunione familiare a decorrere dalla riforma del diritto di famiglia, acquistati con decreto di legittimazione all’occupazione abusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici anteriormente alla data del 20 settembre 1975 e liberati dal canone enfiteutico in data successiva alla predetta riforma non costituiscono oggetto di comunione legale.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio - 8 aprile 2013, n. 8506
Presidente Goldoni – Relatore Proto
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